Dopo tanta attesa il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento in materia di controlli ufficiali “Reg. UE 625/2017”, che si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi oltre alle norme sulla salute e sul benessere degli animali comprese anche le piante ed i prodotti fitosanitari.
Questo regolamento abroga due regolamenti del pacchetto igiene in vigore da oltre dieci anni, si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti cioè il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04.
Da ora in poi l’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è disciplinato dal Reg. UE 625/2017 che oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato molte altre norme con l’obiettivo di stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in riferimento all’organizzazione dei controlli ufficiali dell’intera filiera agroalimentare.
Per essere pratici questo regolamento si applica dunque per effettuare i controlli per verificare la conformità nei seguenti settori:
- gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di M.O.C.A;
- l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
- le prescrizioni in materia di salute animale;
- la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
- la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
I controlli ufficiali dovranno essere condotti sempre secondo delle procedure documentate e prevedere la predisposizione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o digitale) che sarà fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta salvo tali controlli siano fatti ai fini di eventuali indagini giudiziarie in corso.
Ovviamente le Autorità competenti potranno effettuare sempre e regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli operatori, compresi anche tutti coloro che operano la vendita a distanza tramite i siti di e-commerce.
Per quanto riguarda la frequenza dei controlli ufficiali verrà stabilito in base ai rischi che saranno identificati associati agli animali, merci e alle attività sotto controllo degli OSA. Questi controlli saranno eseguiti senza nessun preavviso, salvo sia necessario e giustificato ai fini di un regolare controllo, allora l’operatore sarà informato. Anche nel caso i controlli vengano richiesti dall’OSA stesso, l’Autorità competente potrà decidere se effettuar ei controlli con o senza il preavviso. Tutto ciò viene fatto dalle Autorità competenti per garantire una maggiore trasparenza ai consumatori in merito ai prodotti alimentari che hanno acquistato con l’obiettivo di un controllo lungo tutta la filiera agroalimentare.
Viene messo in evidenza anche il diritto alla controperizia, pertanto in caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi relativi al contesto dei controlli ufficiali, gli OSA a loro spese hanno diritto a procedere ad una controperizia.
Riportando quello indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.
Proprio per questo motivo l’Autorità competente se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile dovrà assicurare prelevando i campioni di ottenere una quantità necessaria per consentire una controperizia da parte dell’operatore e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente dovrà informare preventivamente l’operatore.
Un’altra novità molto importante di questo regolamento è la creazione di una nuova rete on-line da mettere a disposizione agli Stati Membri, per permettere di comunicare tra loro più rapidamente e soprattutto di scambiarsi informazioni importanti in merito ai controlli eseguiti sul proprio territorio. Tutto ciò sarà possibile grazie all’istituzione di
un sistema informatico denominato Imsoc (Information Management System for Official Controls) cioè un sistema di gestione integrato per i controlli ufficiali, dedicato al trattamento delle informazioni per i controlli e altre attività ufficiali effettuati all’interno dell’Unione europea. Per essere più chiari, in pratica si vuole digitalizzare i controlli sui documenti cartacei che contengono analisi sui territori e che possono riguardare problematiche sulla presenza, ad esempio, di parassiti o di frodi alimentari. Pertanto questo sistema permetterà di creare un collegamento istantaneo tra tutti i sistemi informatici esistenti comprendendo anche il RASFF con l’obiettivo principale di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.
Un altro aspetto innovativo di questo regolamento è che l’Autorità competente potrà effettuare dei controlli su animali e merci messi in vendita attraverso tecniche di comunicazione a distanza (vendita on-line). Questo comparto del settore agroalimentare tra l’altro è veramente in forte crescita, pertanto le Autorità competenti potranno impiegare come campioni ai fini di un controllo ufficiale della merce ordinata agli operatori senza svelare la propria identità.
Anche in questo caso comunque le Autorità competenti una volta in possesso dei campioni attiveranno tutte le misure necessarie per fare in modo che gli operatori dai quali sono stati acquistati i detti campioni siano informati che tali campioni soso stati prelevati ai fini di un controllo ufficiale e possano esercitare il diritto di una controperizia laddove i campioni siano analizzati o sottoposti a prove.
Un altro aspetto da sottolineare di questo regolamento è la pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese controllate definito “il rating dell’operatore”.
Secondo quanto espresso nella norma alle Autorità competenti dovrebbe essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibile ai consumatori le informazioni relative al rating dei singoli operatori stilate in base ai risultati dei controlli ufficiali. Lo scopo principale di questo elenco è quello di far accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare a condizione che il regime di rating garantisca adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività.